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Indice
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
2) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici.
o telematici.
3) La diffusione dei virus informatici.
4) L'intercettazione abusiva di comunicazioni telematiche.
5) Falsificazione, alterazione o soppressione di comunicazioni informatiche
o telematiche.
6) Danneggiamento informatico.
7) Frode informatica e truffa telematica.
8) Ingiuria e diffamazione attraverso internet.
9) Prostituzione on line (legge Merlin).
10) La pedofilia (artt. 600-ter e seg.).
11) Informatica e pirateria.
12) Distribuzione di file attraverso reti peer to peer (decreto Urbani).
13) Repertorio delle leggi.
Le reti telematiche non sono spazi virtuali senza regole, sottoposti
ad una sorta di extraterritorialità: le norme che ne regolamentano
il funzionamento sono, infatti, sempre più numerose.
I comportamenti che in internet costituiscono violazioni alla legge
penale sono, infatti, molteplici ed in genere vengono distinti a seconda
dell'oggetto dell'azione criminale:
- reati concepibili solo ai danni di un computer o di una rete telematica;
- reati elaborati per il mondo reale, ma realizzabili anche attraverso
internet.
In ogni caso è importante sapere che le Forze di Polizia (e la
Polizia Postale e delle Comunicazioni in particolare) stanno perfezionando
sempre di più le tecniche investigative.
Si è, inoltre, intensificata la collaborazione con uffici di
altre nazioni e, pertanto, non si deve dare alcun credito alla diffusa
vanteria di coloro che affermano di essere impunibili in virtù
delle proprie conoscenze informatiche.
Ciò non toglie che, nel corso della navigazione in rete, è
necessaria la massima attenzione perché la possibilità
di essere vittime di un reato è concreta e la sensazione di anonimato
che pervade questi criminali li porta a commettere innumerevoli violazioni.
Proprio per tale ragione, è opportuno descrivere i più
comuni crimini informatici indicandone le pene previste dal codice e
le condizioni di procedibilità (un reato si dice perseguibile
DI UFFICIO se l'Autorità giudiziaria può perseguirlo senza
bisogno di alcun intervento da parte del cittadino.
Il reato è invece perseguibile A QUERELA se l'ordinamento richiede
un'iniziativa da parte del cittadino che deve chiedere all'Autorità
giudiziaria di punirne il colpevole):
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter
codice penale).
Il reato (procedibile a querela nell'ipotesi di base, d'ufficio negli
altri casi) punisce con la reclusione fino a 3 anni (da 1 a 5 anni nelle
ipotesi aggravate) l'introduzione abusiva di un soggetto in un sistema
informatico protetto da misure di sicurezza (per esempio: password d'accesso)
ovvero colui che si trattiene all'interno del sistema contro la volontà
espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.
Non rilevano le finalità dell'accesso: viene punito anche se
avviene per gioco e non ci sono danneggiamenti al sistema violato. Se
l'accesso causa un danno al sistema (o ai dati in esso custoditi ovvero
determina l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento) la
pena è della reclusione da 1 a 5 anni (da 3 a 8 anni se il sistema
è di interesse pubblico).
Vi è poi la questione relativa alla possibilità di configurare
un tentativo, in particolare, in caso di port scanning. In proposito
è qui sufficiente osservare che è necessario valutare
se lo scanning è diretto, in maniera non equivoca, a violare
un sistema informatico.
In tale ottica, il reato di accesso abusivo inizia a perfezionarsi nel
momento in cui l'aspirante intruso inizia a saggiare le difese della
vittima, ovvero tenta di individuare una facile preda utilizzando particolari
strumenti tecnici.
2) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici
o telematici (art. 615 quater c.p.). Il reato (procedibile d'ufficio)
punisce con la reclusione fino a 1 anno (da 1 a 2 anni nelle ipotesi
aggravate) ed una multa l'acquisizione, la riproduzione, la diffusione,
la comunicazione o la consegna di codici di accesso (parole chiave)
o altri mezzi idonei (anche meccanici ) all'accesso ad un sistema informatico.
Stessa sanzione per chi fornisce indicazioni o istruzioni utili all'accesso
(per esempio, le istruzioni per ricostruire una parola chiave). Il reato
si configura solo se il soggetto agisce per procurare a sé o
ad altri un profitto (cioè un vantaggio patrimoniale, ma non
necessariamente un guadagno) o di arrecare un danno ad altri.
3) La diffusione dei virus informatici (art. 615 quinquies c.p.) Il
reato (procedibile d'ufficio) punisce con la reclusione fino a 2 anni,
oltre ad una multa, chi diffonde, comunica o consegna un programma informatico,
da lui stesso o da altri formulato, che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare
un sistema informatico, i dati in esso contenuti o il suo funzionamento.
Nei programmi in questione sono compresi i cd virus informatici, che
sono particolari programmi dotati della capacità di replicarsi
e/o di attaccare altri programmi istallandosi all'interno di essi. Non
rileva la finalità del comportamento, che è quindi punibile
anche se compiuto per scherzo.
4) L'intercettazione abusiva di comunicazioni telematiche (art. 617
quater c.p.). Il reato (procedibile a querela nell'ipotesi di base,
d'ufficio negli altri casi) punisce con la reclusione da 6 mesi a 4
anni (da 1 a 5 anni nelle ipotesi aggravate) chiunque fraudolentemente
intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni informatiche o telematiche.
La norma contiene poi una seconda ipotesi volta a sanzionare la condotta
di chi, acquisito il contenuto di una comunicazione lo rivela, con qualsiasi
mezzo di informazione al pub-blico, ad altri. In questa seconda ipotesi,
si costituisce un'ipotesi di reato diversa da quella di cui al comma
1 e non necessariamente concorrente.
- Predispone ed installa apparecchiature "atte ad intercettare,
impedire
o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi (art. 617 quinquies c.p.)
Il reato (procedibile d'ufficio) punisce con la reclusione da 1 a 4
anni (da 1 a 5 anni nelle ipotesi aggravate) chiunque predispone ed
installa apparecchiature "atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi".
Non vi sono dubbi che tale norma sanzioni l'installazione abusiva di
programmi in grado di individuare e memorizzare i tasti premuti dall'utente
sul computer (keylogger) nonché la predisposizione di programmi
in grado di intercettare i pacchetti in transito attraverso una rete
acquisendone i contenuti e permettendo all'utente di visualizzarli (sniffer).
5) Falsificazione, alterazione o soppressione di comunicazioni informatiche
o telematiche (art. 617 sexies c.p.).
Il reato (procedibile d'ufficio) punisce con la reclusione da 1 a 4
anni (da 1 a 5 anni nelle ipotesi aggravate) chiunque, al fine di arrecare
a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno
forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto
di una comunicazione informatica o telematica. Il reato è caratterizzato
dalla tutela del contenuto della comunicazione e si consuma nel momento
in cui viene utilizzato (falsificato, alterato o soppresso) il testo
intercettato.
6) Danneggiamento informatico (art. 635-bis c.p.) Il reato (procedibile
d'ufficio) punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (da 1 a 4 anni
nelle
ipotesi aggravate) chiunque danneggia un sistema informatico.
7) Frode informatica e truffa telematica (artt. 640 e 640 ter c.p.)
Si tratta di due differenti reati entrambi procedibili a querela (d'ufficio
in alcune ipotesi aggravate) puniti con la reclusione da 6 mesi a 3
anni. Il reato di frode informatica (art. 640-ter) prevede che un soggetto,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico
o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno mentre la truffa "comune"
può essere anche commessa attraverso strumenti informatici quando
il soggetto agente opera raggiri, inducendo taluno in errore, e procurando
a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Le due
fattispecie, sebbene apparentemente simili, in realtà sono notevolmente
differenti laddove nel caso del 640-ter, non è necessario porre
in essere artifici o raggiri essendo sufficiente l'alterazione del sistema
informatico con proprio profitto ed altrui danno.
8) Ingiuria e diffamazione attraverso internet (artt.594 e 595 c.p.)
Si tratta di due dei reati informatici più diffusi in quanto
l'informatica rende estremamente facile l'interazione con altre persone
ed offre un poderoso strumento per comunicare le proprie idee e le proprie
opinioni agli altri. Il codice prevede pene fino a sei mesi (un anno
per le ipotesi aggravate) per l'ingiuria e fino ad 1 anno (2 per le
ipotesi aggravate) in caso di diffamazione.
La giurisprudenza ha espressamente ritenuto configurabile il concorso
tra il reato di ingiuria ed il reato di diffamazione, purché
la fattispecie presenti gli elementi costitutivi tipici delle due distinte
norme incriminatrici. In tema di delitti contro l'onore, non è
richiesta la volontà specifica di ingiuriare ed offendere, ma
è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole
ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè
adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad
assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.
9) Prostituzione on line (legge Merlin).
Con il termine prostituzione si indica l'attività, abituale di
un essere umano che acconsente ad avere rapporti sessuali con un numero
indeterminato, ancorché selezionato, di individui.
La legge punisce con la reclusione da due a sei anni lo sfruttamento,
l'induzione o il favoreggiamento della prostituzione, mentre l'adescamento
e l'invito in luogo pubblico al libertinaggio sono puniti con sanzione
amministrativa.
Internet viene sfruttato sia per reclutare prostitute sia per pubblicizzarne
l'attività, mascherata abitualmente con denominazioni fittizie
(fornitura di Hostess, di accompagnatrici, di massaggiatrici).
10) La pedofilia (artt. 600-ter e seg.) I pedofili telematici sono
prevalentemente soggetti che agiscono cercando e contattando le proprie
vittime secondo i metodi e le modalità studiati dalla moderna
criminologia: le vittime vengono generalmente scelte tra i figli (propri,
di parenti, di vicini di casa o di amici) o, comunque, tra i bambini
che si ha modo di frequentare per lavoro o altre attività (insegnanti,
educatori, sacerdoti, allenatori e simili).
Questi soggetti agiscono in genere su bambini soli o isolati, su cui
hanno un forte ascendente e raramente ricorrono alla forza o alla brutalità
per ottenere ciò che desiderano preferendo circuire e soggiogare
psicologicamente le vittime.
Più raro il caso dei soggetti che rapiscono, seviziano ed uccidono
vittime casuali. Accanto a tali soggetti si stanno, però, diffondendo
altre categorie di criminali, se possibile, ancora più pericolose,
che sfruttano i bambini per fini economici e che sono più strettamente
legate ad internet come strumento per la diffusione del proprio "materiale".
La diffusione delle reti telematiche ha, infatti, fornito a questi soggetti
un ottimo strumento per acquistare o vendere il materiale pedo pornografico
senza alcun limite geografico.
La Rete, comunque, rappresenta per detti soggetti soltanto un'estensione
della vita reale ed esclusivamente un mezzo per soddisfare il loro desiderio
di accaparrare il materiale attraverso i vari strumenti che la tecnologia
offre.
È importante evidenziare come l'utilizzo principale della telematica
sia in relazione allo scambio\acquisto\vendita di materiale pedopornografico,
piuttosto che alla ricerca di un contatto vero e proprio con bambini
da adescare.
Non può, tuttavia, omettersi che tale ipotesi di reato, pur se
infrequente, non è affatto impossibile in quanto si sono, comunque,
verificati alcuni casi in cui vi è stato un tentativo di contatto
ovvero molestie prevalentemente attraverso sistemi di chat.
La normativa, prevede la reclusione da 6 a 12 anni per la produzione
ed il commercio di materiale pedo pornografico, da 1 a 5 anni per la
divulgazione, e fino a 3 anni per la cessione e la detenzione.
11) Informatica e pirateria.
Secondo l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore l'ordinamento
tutela "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione".
La protezione è stata successivamente estesa anche al software,
equiparato ad un'opera letteraria, ed alle banche dati.
A ciò deve aggiungersi che in base alla recente novella della
legge sul diritto di autore è stata sanzionata penalmente la
diffusione e la detenzione di strumenti in grado di superare quelle
protezioni messe dai produttori a tutela del proprio prodotto (cd crack).
Il Capo III del Titolo II della legge sul diritto d'autore si occupa
delle difese e delle sanzioni giudiziarie.
- Il legislatore ha previsto una serie di norme volte a garantire la
tutela dell'autore e del titolare dei diritti economici, sia in sede
civile che in sede penale.
Per quanto riguarda il sistema di difese e sanzioni civili, queste sono
contenute negli articoli da 156 a 170, destinati a proteggere il titolare
del diritto dalle violazioni dei diritti a lui riconosciuti.
Nella Sezione II il legislatore si è occupato delle sanzioni
di natura penale destinate a punire le violazioni alla Legge sul Diritto
di Autore. È necessario osservare che la legge punisce anche
la duplicazione di software per uso personale in quanto la legge sanziona
anche il mero profitto (cioè il risparmio di spesa).
12) Distribuzione di file attraverso reti peer to peer (decreto Urbani).
"Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
dell'ingegno". In particolare la legge ha modificato l'articolo
171-ter della legge sul diritto di autore sostituendo, come già
la legge 248 del 2000, al termine lucro il termine profitto ed inserendo
una nuova lettera nell'elenco del 2° comma del nuovo articolo 171-ter
e sanzionando chiunque per trarne profitto mette in condivisione file
protetti dal diritto di autore.
13) Repertorio delle leggi (art.171 - ter - art. 248/00 - art. 547
- art. 594 e 595 - art. 600-ter e seg. - art. 615 ter - art. 615 quater-
art. 615-quinques - art. 617 quater - art. 617 quinquies - art. 617
sexies - art. 635-bis - art. 640 e 640 ter).
Ing. Eduardo Palena
Responsabile del Programma Sicurezza
di Eurisko S.r.l.
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