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Corte di Cassazione, Sezione III
Penale,
Sentenza 22 novembre 2006 (dep. 9 gennaio 2007), n. 149 |
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Opere dell'ingegno, software e fine di lucro ante l. 248/2000: non sussiste il dolo specifico nel caso della predisposizione di un server ftp per lo scambio di programmi e altre opere protette Svolgimento del processo
I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso lassociazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto dautore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonché il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e successive modificazioni. La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni
descritte integrano le ipotesi delittuose di cui api di imputazione,
pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata,
osservando che lattività posta in essere dagli imputati
implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files
relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto dautore
e che lo scambio del materiale informatico integra lipotesi della
duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la
configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione,
nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del R. ed il F. di persona, che la denunciando per violazione di legge. Motivi della decisione
Si deduce, in sintesi, che linterpretazione delle norme incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate. Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto dautore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dellingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale. Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra scopo di lucro e scopo di profitto, peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dellOmpi sul diritto dautore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dallarticolo 171ter della legge 633/41 con riferimento allelemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dellautore della violazione. Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito allimputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dellingegno protette dalla legge sul diritto dautore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa lesistenza di un fine di lucro da parte del R. non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dellimputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dallarticolo 171ter, comma 1 lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; che, anche con riferimento al programma detenuto dallimputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito. Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione
ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41. È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile,
con riferimento allelemento materiale della fattispecie delittuosa
principale, laffermazione della impugnata sentenza, secondo la
quale le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer
delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la
duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle
opere dellingegno protette dal diritto dautore oggetto delloperazione,
sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza
tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai
giudici di merito. Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto dautore. È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del
R. che lespressione fini di lucro, contenuta nel testo
attuale dellarticolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è
stata dapprima sostituita con quella per trarne profitto
dallarticolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni
dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella
per trarne profitto dallarticolo 3 comma 3quinquies,
del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005. La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale) e non alla individuazione dellambito di operatività della norma penale nel suo riferimento allelemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano. Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate
dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter
abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità
del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata
lespressione a scopo di profitto e restringendola
allorché il fatto è stato previsto come reato solo se
commesso a fini di lucro (cfr. Sezione terza, 33303/01,
Ashour ed altri, rv 219683). Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto dautore che nellarticolo 174ter, come da ultimo modificato dallarticolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o lacquisto non concorrano con i reati previsti dallarticolo 171 e ss. e non sia destinato allimmissione in commercio di detto materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino). Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dallambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dallacquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente. Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dallarticolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dallarticolo 1 comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento allipotesi che il fatto venga commesso a fini di lucro. Passando quindi allesame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna
degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta
degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro,
emergendo dellaccertamento di merito che gli imputati non avevano
tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp,
mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto,
nei sensi opra precisati, si soli utenti del server medesimo. P.Q.M.
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